Legittima la richiesta di restituzione del mantenimento per i figli dopo la raggiunta autosufficienza

Legittima la richiesta di restituzione del mantenimento per i figli dopo la raggiunta autosufficienza

Legittima la richiesta di restituzione del mantenimento per i figli dopo la raggiunta autosufficienza

Cassazione Civile I sez. ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3659

Hai pagato il mantenimento per tuo figlio che hai saputo successivamente aver trovato un’occupazione ed essere diventato autosufficiente?

La sentenza della Corte di Cassazione del 13 febbraio 2020 salva tutti quei genitori che hanno continuato a corrispondere il mantenimento solo perchè tenuti all’oscuro della raggiunta autosufficienza economica del figlio.

Infatti, la Suprema Corte ha stabilito che il principio d’irripetibilità del mantenimento per i figli versato dal genitore obbligato all’ex coniuge, si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano una concreta funzione alimentare, che non ricorre nel caso di maggiorenni ormai indipendenti economicamente.

In tali casi è legittima la proposizione dell’azione restitutoria delle somme corrisposte indebitamente, a norma dell’art. 2033 c.c.

 

CASO

Due coniugi in sede di divorzio si accordano che il padre versi in favore delle figlie una somma a titolo di mantenimento fino al termine dei loro studi universitari.

Dopo che le figlie avevano conseguito la laurea e si erano entrambe sposate – rispettivamente nel 1994 e nel 1998 – l’uomo aveva cessato di corrispondere il mantenimento, ma l’ex coniuge gli aveva notificato un atto di precetto per il pagamento del contributo di mantenimento non versato (pari a Euro 36.910,10) relativo agli ultimi cinque anni.

Il padre agiva in giudizio chiedendo la restituzione di quanto pagato, nonostante non vi fosse tenuto e, in subordine, la condanna della donna al risarcimento del danno per appropriazione indebita delle somme.

Il tribunale di Taranto respingeva la domanda restitutoria e accoglieva la domanda di risarcimento del danno patrimoniale.

La sentenza veniva impugnata in via principale dall’uomo e con appello incidentale dalla donna in riforma della condanna di risarcimento.

La Corte d’appello di Lecce respingeva la domanda di restituzione. La pretesa restitutoria sarebbe stata infondata, poiché l’obbligo contributivo sarebbe venuto meno solo con il provvedimento del tribunale, in sede di modifica delle condizioni di divorzio, del 2maggio 2007 che ne aveva decretato la cessazione a decorrere dal 13 ottobre 2006.

Accoglieva, invece, la domanda della donna, escludendo l’appropriazione indebita perché le somme erano state percepite in forza di un titolo giudiziale, e poiché il danno era riconducibile all’inerzia dello stesso ex coniuge, il quale solo nell’ottobre 2006 si era attivato per la modifica delle statuizioni patrimoniali inerenti al divorzio.

Contro la sentenza, l’uomo proponeva ricorso per Cassazione sostenendo la violazione di legge di cui all’art. 2033 c.c., per avere escluso il carattere indebito del pagamento del contributo di mantenimento per le figlie, essendo il vincolo obbligatorio, cioè la causa giustificativa del pagamento stesso, cessato.

La Corte, ribaltando le decisioni precedenti, ha stabilito che è legittima la richiesta di restituzione delle somme corrisposte indebitamente, ai sensi dell’art. 2033 c.c..

Tale norma ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi d’inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (Cass. Civ. n. 18266/2018).

L’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex coniuge si giustifica solo quando le somme percepite abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre se a beneficiarne sono stati figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente.

La decisione della Cassazione si allinea al principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’irripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento viene meno se l’assegno ha perso la sua natura e funzione alimentare.

In tali casi, infatti, si esclude l’applicabilità dell’art. 447 c.c., secondo cui il credito alimentare non può essere ceduto o compensato (Cass. Civ. n. 11489/2014).

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